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Ordinanza — n. 30953/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits review and lacking specific factual elements for leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30953/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely repetitive of issues already decided by the lower court. The appellant's claims regarding the material conduct, evidence of evasion, and recidivism were found to be legally incorrect and lacking logical coherence. Furthermore, the request for leniency under Article 131-bis of the Penal Code failed to specify the necessary factual elements linking the defendant's conduct to the reduced offense.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce the merits review already conducted by the lower courts with correct legal reasoning, or if a request for leniency lacks the specific factual precision required to establish the constituent elements of the reduced offense.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits Article 131-bis leniency request factual precision recidivism evaluation evasion conduct aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/12/1997 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Esposito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quantorper un verso- avuto riguardo al giudizio di responsabilità, alla valutazione degli elementi probatori diretti a confermare la condotta materiale tenuta dal ricorrente a sostegno della contestata evasione e alla valutazione inerente alla recidiva- sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e.disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; in relazione al dolo, il ricorso introduce profili di contestazione non prospettati con l'appello e comunque a ben vedere/ unicamente inerenti ai tratti costituitivi di matrice oggettiva del reato contestato, per quanto già detto disattesi dalla Corte del merito; in relazione alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cp, a prescindere dalle considerazioni spese dalla sentenza gravata, il ricorso, non diversamente dall'appello, manca di precisare, con la dovuta funzionalità, su quali elementi in fatto, evincibili dal tenore oggettivo della condotta o dalla intensità del dolo, possa nel caso legarsi il giudizio di particolare tenuità dell'offesa rivendicato dalla difesa, tali non potendosi ritenere quelli prospettati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 20