Criminal appeals dismissed as inadmissible due to manifest unfoundedness of self-defense claims against intimidating statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Gennaro Laezza and Santo Laezza inadmissible. The appellants challenged the lower court's finding that their statements constituted intimidating conduct justifying the criminal charge under Article 337 of the Penal Code. The court rejected the claims because the intimidating nature of the words was evident and the lower court's assessment of the facts was unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals contesting the existence of self-defense based on the manifest unfoundedness of intimidating statements are inadmissible when the lower court's evaluation of the context and conduct is unassailable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAEZZA GENNARO nato a ACERRA il 17/09/1980 LAEZZA SANTO nato a POLLENA TROCCHIA il 24/11/1954 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; r letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di Gennaro Laezza e Santo Laezza avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorso.: sono inammissibili perché contestano la sussistenza dei costituti giustificativi del reato di cui all'ad 337 cp in termini di manifesta infondatezza/atteso l'inequivoco portato intimidatorio ascrivibile alle frasi rispettivamente proferite dai due ricorrenti riportate nel capo di. imputazione, correttamente e coerentemente apprezzate dalla sentenza impugnata anche alla luce del complessivo contesto connotante le condotte in questione, con valutazione di merito insindacabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.