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Ordinanza — n. 30950/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than a qualified defense attorney. The defendant argued for the review of a lower court's rejection of his revision request, but the court noted that the petition, memoranda, and new grounds must be signed by a registered defense attorney due to the technical complexity of the proceedings. Consequently, the court ruled the appeal invalid under Article 613 of the Code of Criminal Procedure and ordered the defendant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be signed by a qualified defense attorney; personal signature by the defendant renders the appeal inadmissible due to the specialized nature of the litigation.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility defense attorney requirement personal signature invalidity Cassation procedure rules qualified counsel mandate ritiro della domanda di revisione allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
272010); considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod.
Art. 610 cod. proc. pen.
pen 7 si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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SU n. 8914 del 21 dicembre 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI HAMZA nato a REGGIO CALABRIA il 02/08/1997 avverso l'ordinanza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto da Ferchichi Hamza avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso per cassazione - tale dovendosi qualificare l'atto sottoscritto, nel quale si fa riferimento alla sentenza resa dalla Corte di appello di Trento con la quale è stata rigettata l'istanza di revisione proposta dal ricorrente, ribandendosi le ragioni rilevate a fondamento della detta istanza - è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato atteso che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.,.come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità (SU n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen 7 si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue i

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 giugno 202