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Ordinanza — n. 30949/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded merits arguments already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30949/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Saba inadmissible because the raised legal grounds were manifestly unfounded. The appellant argued against the acquittal on charges of intimidation under Article 336 of the Penal Code, contesting the nature of the threatening statements and the application of recidivism. The court rejected these arguments as they were already thoroughly examined and dismissed by the judges of the first instance without logical inconsistencies.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded because they concern issues already adequately examined and rejected by the judges of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments review of merits Article 336 Penal Code intimidation crime recidivism application Court of Cassazione minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABA ANGELO nato a CAGLIARI il 20/04/1991 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Saba avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati perché riguardanti temi già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito, nel ribaltare l'assoluzione decretata dal primo giudice dal reato di cui all'ad 336 cp con riguardo agli episodi del 23 e del 24 giugno 2018, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite/oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla corretta valutazione in diritti) riguardo alla configurabilità del reato contestato, alla idoneità minatoria delle frasi proferite dal ricorrente, coerentemente raccordate all'azione d'ufficio dei soggetti qualificati che ne sono stati destinatari, all'applicazione della recidiva, alla esclusione delle generiche e alla misura della pena irrogata, il tutto arg9mentato in termini tali da rendere le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede IP rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.