Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant's claims regarding evasion and non-punishment were deemed legally incorrect and inconsistent with established facts, rendering them unsuitable for review at the stage of legality. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCO COSIMO nato a EBOLI il 18/06/1973 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Rocco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già / adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al riscontro dei costituti anche soggettivi dell'evasione in contestazione (si vedano in particolare le assorbenti considerazioni spese nell'ultimo capoverso del § 1 della motivazione) / nonché con riguardo alla ncnpplicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp ( anche nel caso si veda l'insindacabile giudizio di merito espresso nell'ultimo capoverso del § 2) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.