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Ordinanza — n. 30943/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as evasion of justice is apparent from charges without needing specific motive analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30943/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the alleged lack of motivation regarding the verification of evasion elements was irrelevant. The court held that the contested act of evasion was immediately apparent from the indictment's wording, rendering a detailed analysis of objective and subjective elements unnecessary. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When the constitution of the crime of evasion of justice is immediately apparent from the indictment, a complaint regarding the lack of specific motivation for verifying objective and subjective elements is inadmissible.

Parole chiave

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evasion of justice apparent from charges lack of motivation de plano inadmissibility Code of Criminal Procedure inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivo insorto dopo la fuga motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENZIZI HOSNI (CUI 0601LQU) nato il 03/11/1991 avverso la sentenza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Kenzizi Hosni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inam issipile il ricorso per cassazione avverso la sentenza o-211, applicativa della pena con cui si ~al come nel caso di specie, solo apparentemente git tcuiTesta la configurabilità dell'evasione contestata immediatamente desumibile dal tenore dell'imputazione quando/ di contro/ si lamenta in realtà un difetto di motivazione quanto alla verifica in concreto dei costituti oggettivi e soggettivi del reato in contestazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 Giugno 2025 .