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Ordinanza — n. 30942/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and new factual claims not raised previously.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30942/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment on liability was generic and arbitrary, claiming facts never previously asserted. The court rejected these grounds because the arguments lacked specificity and introduced new factual premises, rendering them inadmissible in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be specific and based on errors of law; generic attacks on factual findings or new factual claims not raised in the first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility Court of Cassation generic arguments new factual claims procedural costs final review specificity requirement disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MAURIZIO nato a NAPOLI il 17/02/1978 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso mettono in discussione, in termini di marcata genericità e di aspecificità, il giudizio di responsabilità che risulta puntualmente e correttamente argomentato; per altro verso rivendicano un presupposto fattuale, l'asserita arbitrarietà della condotta degli operanti rispetto ai quali l'imputato ha posto l'azione oppositiva contestata, mai addotto in precedenza; infine, sempre genericamente contestano la mancata applicazione delle generiche quando di contro anche in parte qua la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto/ così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.