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Ordinanza — n. 30939/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were mere principle assertions not permitted in summary review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30939/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Montano inadmissible, ruling that the cited grounds were merely assertions of principle rather than admissible legal arguments. Montano challenged a second-instance judgment regarding his responsibility for tax evasion, the denial of specific benefits, and the imposed sentence. The court determined that these issues were already thoroughly addressed and logically reasoned in the lower court's decision, making further review impermissible under summary procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot accept appeals based on mere assertions of principle regarding the reasoning of lower courts when the contested issues have already been exhaustively examined and argued in the decision under review.

Parole chiave

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summary procedure inadmissible appeal mere principle assertions tax evasion liability Cassation review limits inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento riesame del decreto espulsione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANO NICOLA nato a NAPOLI il 17/03/1972 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Montano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto si risolvono in mere enunciazioni di principio quanto ad asseriti vizi di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente per la evasione allo ste ascritta, alle generiche denegate e alla misura della pena irrogata, temi che / di contro, per quanto emerge dalla lettura del provvedimento impugnato/ risultano affrontati e argomentati in modo lineare, con coerente logicità e all'esito di una esauriente disamina dei dati processuali • rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.