Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30938/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30938/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30938/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA FERDINANDO nato a CATANIA il 13/11/1974 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferdinando Vinciguerra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la mancata applicazione della causa di non punibilità dettata dall'art 131 bis cp viene puntualmente, logicamente e correttamente giustificata facendo leva sulla intensità del dolo, ritenuta non compatibile con la norma evocata, (intensità) nel caso coerentemente rapportata alla carenza di elementi probatori diretti a confortare l'assunto difensivo quanto alle ragioni giustificative dell'allontanamento dal domicilio di restrizione posto a fondamento della evasione contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30938/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 giugno 2025.

Parole chiave

Generato dall'IA
inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute motivo d'asilo evasione all'obbligo di contribuzione allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA FERDINANDO nato a CATANIA il 13/11/1974 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferdinando Vinciguerra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la mancata applicazione della causa di non punibilità dettata dall'art 131 bis cp viene puntualmente, logicamente e correttamente giustificata facendo leva sulla intensità del dolo, ritenuta non compatibile con la norma evocata, (intensità) nel caso coerentemente rapportata alla carenza di elementi probatori diretti a confortare l'assunto difensivo quanto alle ragioni giustificative dell'allontanamento dal domicilio di restrizione posto a fondamento della evasione contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 giugno 2025.