Ordinanza — n. 30938/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA FERDINANDO nato a CATANIA il 13/11/1974 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferdinando Vinciguerra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la mancata applicazione della causa di non punibilità dettata dall'art 131 bis cp viene puntualmente, logicamente e correttamente giustificata facendo leva sulla intensità del dolo, ritenuta non compatibile con la norma evocata, (intensità) nel caso coerentemente rapportata alla carenza di elementi probatori diretti a confortare l'assunto difensivo quanto alle ragioni giustificative dell'allontanamento dal domicilio di restrizione posto a fondamento della evasione contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30938/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 giugno 2025.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA FERDINANDO nato a CATANIA il 13/11/1974 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferdinando Vinciguerra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la mancata applicazione della causa di non punibilità dettata dall'art 131 bis cp viene puntualmente, logicamente e correttamente giustificata facendo leva sulla intensità del dolo, ritenuta non compatibile con la norma evocata, (intensità) nel caso coerentemente rapportata alla carenza di elementi probatori diretti a confortare l'assunto difensivo quanto alle ragioni giustificative dell'allontanamento dal domicilio di restrizione posto a fondamento della evasione contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 giugno 2025.