Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging factual responsibility and sentencing without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Dogali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments regarding the factual basis of his criminal responsibility and the severity of the sentence were legally impermissible in a final review. Consequently, the appellate judgment finding Dogali guilty of resistance under Article 337 of the Penal Code was upheld as sufficiently motivated and non-censurable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A criminal appeal in the interest of law is inadmissible if the grounds manifestly lack foundation, particularly when they attempt to re-evaluate established facts or challenge the appropriateness of a penalty without presenting new evidence or legal errors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOGALI GIUSEPPE nato a MADDALONI il 26/10/1987 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7, letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Dogali avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati sia nel mettere in discussione il giudizio di responsabilità sulla base di un presupposto in fatto - la condotta oppositiva sarebbe stata resa.quando doveva ritener-Si già esaurita l'attività d'ufficio degli operanti- palesemente distonico alle emergenze acquisite, correttamente apprezzate a sostegno della ritenuta configurabilità della resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, sia nel contrastare la misura del trattamento punitivo irrogatogiacchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono/ le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.