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Ordinanza — n. 30930/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-litigating already decided integrity of phone cell issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30930/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it sought to re-litigate issues regarding the integrity of a phone cell already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued that the phone's condition violated Article 391-ter of the Penal Code, but the appellate court had already dismissed these defenses with legally sound arguments. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 ter c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it re-litigates issues of fact or law already decided by the court of appeal with correct legal reasoning and without logical inconsistencies.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of facts integrity of phone Article 391 ter Article 616 c.p.p. uso del telefono cellulare alla guida licenza per antenna di telefonia reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 391 ter c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA GABRIELE nato a MESSINA il 12/03/1999 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele La Rosa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura- inerenti alla integrità del telefono cellulare ascritto alla disponibilità del ricorrente, introdotto nella struttura carceraria di riferimento in violazione dell'ari 391 ter cpf già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste / incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.