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Ordinanza — n. 30921/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Davide Di Cesare inadmissible because its grounds merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Ancona. The lower court had correctly addressed the substantive issues regarding the elements of the crime under Article 424 of the Penal Code, the aggravating circumstances under Article 635, and the subjective elements of the offenses. Consequently, the appeal was dismissed without examination of the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided Court of Cassation procedural economy motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
7, penultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 424 c.p.
Art. 635 c.p.
Art. 336 c.p.
Art. 341 bis c.p.
Art. 340 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
7, penultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE DAVIDE nato a PALERMO il 06/10/1968 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Di Cesare avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alle ipotesi di reato punite ai sensi dell'art. 424 cp (si vedano le pagine 5 e 6), alla sussistenza degli estremi costituitivi dell'aggravante di cui all'ad 635 comma 2/cp ( pagina 6, dal quinto capoverso), ai costituti anche soggettivi dei reati di cui agli artt. 336 e 341 bis cp ( da pag. dal sesto capoverso), alla configurabilità dell'interruzione ex art 340 cp ( pag. 7, penultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.