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Ordinanza — n. 30920/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and failure to challenge already examined facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30920/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Miled Chaouki inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal lacked new grounds because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower appellate court. Consequently, the appeal was dismissed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, which requires new grounds for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains no new grounds for review, as the lower court's decision on the existence of criminal elements has already been legally and factually examined.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of new grounds repeated arguments exhaustion of remedies Article 616 c.p.p. censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILED CHAOUKI nato il 25/02/1982 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Miled Chaouki avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; t: ritenuto che il ricorso è inammissibile perchéri5-r-o-fili di censura, volti contrastare la 44.0 .4 sussistenza dei costituti oggettivi e soggettivi del reato ascritto al ricorrente(gia adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite/ oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.