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Ordinanza — n. 30874/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30874/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNESE GIUSEPPE nato a LECCE il 27/02/1975 avverso la sentenza del 18/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; k Visti gli atti e la sentenza impugnata; k letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 18 febbraio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Giuseppe Tornese la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.400 euro di multa in relazione ai reati di detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di cocaina (fatto di lieve entità); che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30874/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., a Giuseppe Tornese la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.400 euro di multa in relazione ai reati di detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di cocaina (fatto di lieve entità); che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti consumo di canapa possesso illecito di stupefacenti sospensione di pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Gabriele Valentini, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta che il giudice di merito abbia omesso, rispettivamente, di proscioglierlo ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNESE GIUSEPPE nato a LECCE il 27/02/1975 avverso la sentenza del 18/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; k Visti gli atti e la sentenza impugnata; k letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 18 febbraio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Giuseppe Tornese la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.400 euro di multa in relazione ai reati di detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di cocaina (fatto di lieve entità); che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv.

Gabriele Valentini, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta che il giudice di merito abbia omesso, rispettivamente, di proscioglierlo ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e di esporre le ragioni della decisione; che il ricorso vene su motivi manifestamente infondati; che, invero, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza», sicché è testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; che, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari, nell'avallare l'accordo raggiunto tra le parti, ha congruamente motivato in ordine: all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; all'attitudine degli elementi istruttori versati in atti a comprovare la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli; alla qualificazione giuridica delle condotte; all'applicazione delle circostanze attenuanti; alla commisurazione della pena base e di quella applicata a titolo di aumento per la continuazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.