Ordinanza — n. 30871/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMTADZE GIORGI nato il 29/10/1983 avverso l'ordinanza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., da Giorgi Lomtadze perché meramente iterativa di altra, rigettata con precedente provvedimento dell'8 settembre 2023, divenuto irrevocabile il 12 gennaio 2024; che il ricorrente, con unico motivo, lamenta che, non essendo stata disposta la traduzione degli atti processuali nella sua lingua nativa, egli ha subito un irrimediabile vulnus alle proprie prerogative difensive, così articolando una doglianza la cui manifesta infondatezza è dato cogliere ove solo si osservi che egli, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato e non smentito aliunde, ha mostrato, all'udienza camerale del 14 febbraio 2025, di conoscere e padroneggiare la lingua italiana; che, d'altro canto, Lomtadze non risulta avere dedotto, nel precedente procedimento di esecuzione, la propria ignoranza della lingua italiana; che la Corte di appello, con il provvedimento qui impugnato, ha ulteriormente chiarito, in termini che il ricorrente si astiene dal confutare, che l'ordinanza dein settembre 2023 è stata emessa all'esito di un iter processuale esente dai profili di irregolarità indicati con la più recente istanza ex art. 671 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30871/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., da Giorgi Lomtadze perché meramente iterativa di altra, rigettata con precedente provvedimento dell'8 settembre 2023, divenuto irrevocabile il 12 gennaio 2024; che il ricorrente, con unico motivo, lamenta che, non essendo stata disposta la traduzione degli atti processuali nella sua lingua nativa, egli ha subito un irrimediabile vulnus alle proprie prerogative difensive, così articolando una doglianza la cui manifesta infondatezza è dato cogliere ove solo si osservi che egli, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato e non smentito aliunde, ha mostrato, all'udienza camerale del 14 febbraio 2025, di conoscere e padroneggiare la lingua italiana; che, d'altro canto, Lomtadze non risulta avere dedotto, nel precedente procedimento di esecuzione, la propria ignoranza della lingua italiana; che la Corte di appello, con il provvedimento qui impugnato, ha ulteriormente chiarito, in termini che il ricorrente si astiene dal confutare, che l'ordinanza dein settembre 2023 è stata emessa all'esito di un iter processuale esente dai profili di irregolarità indicati con la più recente istanza ex art. 671 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMTADZE GIORGI nato il 29/10/1983 avverso l'ordinanza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., da Giorgi Lomtadze perché meramente iterativa di altra, rigettata con precedente provvedimento dell'8 settembre 2023, divenuto irrevocabile il 12 gennaio 2024; che il ricorrente, con unico motivo, lamenta che, non essendo stata disposta la traduzione degli atti processuali nella sua lingua nativa, egli ha subito un irrimediabile vulnus alle proprie prerogative difensive, così articolando una doglianza la cui manifesta infondatezza è dato cogliere ove solo si osservi che egli, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato e non smentito aliunde, ha mostrato, all'udienza camerale del 14 febbraio 2025, di conoscere e padroneggiare la lingua italiana; che, d'altro canto, Lomtadze non risulta avere dedotto, nel precedente procedimento di esecuzione, la propria ignoranza della lingua italiana; che la Corte di appello, con il provvedimento qui impugnato, ha ulteriormente chiarito, in termini che il ricorrente si astiene dal confutare, che l'ordinanza dein settembre 2023 è stata emessa all'esito di un iter processuale esente dai profili di irregolarità indicati con la più recente istanza ex art. 671 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de