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Ordinanza — n. 30868/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30868/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONELLI GIOVANNI DOMENICO nato il 08/08/1967 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni che li hanno indotti a stimare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia Nicolò Nicolosi ed Attilio Piero Fogazza, sulla scorta delle quali è stata affermata la penale responsabilità di Giovanni Domenico Scimonelli in ordine ai reati ascrittigli; che il ricorrente, con l'unico motivo, reitera le obiezioni già sottoposte alla Corte di appello, che le ha congruamente disattese, relative ad aspetti che la sentenza impugnata ha congruamente trattato e che attengono: alla possibilità che le propalazioni di Fogazza siano state condizionate dal risentimento nutrito dal dichiarante nei suoi confronti; alle ragioni che hanno indotto Fogazza a negare di avere trafugato delle armi dall'abitazione della sorella; alle motivazioni sottese all'opzione di Fogazza per la collaborazione con la giustizia; alla rilevanza degli elementi, aliunde acquisiti, che supportano l'individuazione in altro soggetto dell'autore di uno degli incendi in contestazione; che le doglianze del ricorrente non si emancipano da un approccio ispirato alla diversa valutazione di emergenze istruttorie che i giudici di merito hanno esaminato in termini scevri da profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà, coerenti con il quadro normativo di riferimento ed ossequiosi dei canoni ermeneutici che governano il maneggio delle chiamate in reità o correità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30868/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONELLI GIOVANNI DOMENICO nato il 08/08/1967 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni che li hanno indotti a stimare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia Nicolò Nicolosi ed Attilio Piero Fogazza, sulla scorta delle quali è stata affermata la penale responsabilità di Giovanni Domenico Scimonelli in ordine ai reati ascrittigli; che il ricorrente, con l'unico motivo, reitera le obiezioni già sottoposte alla Corte di appello, che le ha congruamente disattese, relative ad aspetti che la sentenza impugnata ha congruamente trattato e che attengono: alla possibilità che le propalazioni di Fogazza siano state condizionate dal risentimento nutrito dal dichiarante nei suoi confronti; alle ragioni che hanno indotto Fogazza a negare di avere trafugato delle armi dall'abitazione della sorella; alle motivazioni sottese all'opzione di Fogazza per la collaborazione con la giustizia; alla rilevanza degli elementi, aliunde acquisiti, che supportano l'individuazione in altro soggetto dell'autore di uno degli incendi in contestazione; che le doglianze del ricorrente non si emancipano da un approccio ispirato alla diversa valutazione di emergenze istruttorie che i giudici di merito hanno esaminato in termini scevri da profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà, coerenti con il quadro normativo di riferimento ed ossequiosi dei canoni ermeneutici che governano il maneggio delle chiamate in reità o correità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte scemata imputabilità confessione pericolo di collusione con testimoni inchiesta per falsità atti reticenza dolosa dei difetti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONELLI GIOVANNI DOMENICO nato il 08/08/1967 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni che li hanno indotti a stimare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia Nicolò Nicolosi ed Attilio Piero Fogazza, sulla scorta delle quali è stata affermata la penale responsabilità di Giovanni Domenico Scimonelli in ordine ai reati ascrittigli; che il ricorrente, con l'unico motivo, reitera le obiezioni già sottoposte alla Corte di appello, che le ha congruamente disattese, relative ad aspetti che la sentenza impugnata ha congruamente trattato e che attengono: alla possibilità che le propalazioni di Fogazza siano state condizionate dal risentimento nutrito dal dichiarante nei suoi confronti; alle ragioni che hanno indotto Fogazza a negare di avere trafugato delle armi dall'abitazione della sorella; alle motivazioni sottese all'opzione di Fogazza per la collaborazione con la giustizia; alla rilevanza degli elementi, aliunde acquisiti, che supportano l'individuazione in altro soggetto dell'autore di uno degli incendi in contestazione; che le doglianze del ricorrente non si emancipano da un approccio ispirato alla diversa valutazione di emergenze istruttorie che i giudici di merito hanno esaminato in termini scevri da profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà, coerenti con il quadro normativo di riferimento ed ossequiosi dei canoni ermeneutici che governano il maneggio delle chiamate in reità o correità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ingargiola Andrea che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lazzara Severino, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. C