Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30867/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30867/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30867/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONIELLO CESARE nato a FOGGIA il 04/10/1960 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la, pur imprecisa, affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato non avrebbe offerto «una seppur minima giustificazione relativamente alle specifiche modalità e circostanze della ricezione», non è, nella sostanza, contraddetta dall'obiezione difensiva, che fa leva sulla dichiarazione resa in sede di esame da Antoniello, che ha riferito di avere prelevato l'arma, occultata all'interno di una cassettiera, al fine di sottrarne la disponibilità al figlio, preda, al tempo, di impulsi suicidi; che tale circostanza di fatto, peraltro sfornita di qualsivoglia, concreto riscontro, é del tutto inidonea a far dubitare della piena consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, della natura clandestina dell'arma, priva di matricola perché frutto della trasformazione di una pistola a salve, della quale egli ha acquisito il possesso; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30867/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONIELLO CESARE nato a FOGGIA il 04/10/1960 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la, pur imprecisa, affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato non avrebbe offerto «una seppur minima giustificazione relativamente alle specifiche modalità e circostanze della ricezione», non è, nella sostanza, contraddetta dall'obiezione difensiva, che fa leva sulla dichiarazione resa in sede di esame da Antoniello, che ha riferito di avere prelevato l'arma, occultata all'interno di una cassettiera, al fine di sottrarne la disponibilità al figlio, preda, al tempo, di impulsi suicidi; che tale circostanza di fatto, peraltro sfornita di qualsivoglia, concreto riscontro, é del tutto inidonea a far dubitare della piena consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, della natura clandestina dell'arma, priva di matricola perché frutto della trasformazione di una pistola a salve, della quale egli ha acquisito il possesso; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
porto abusivo di armi legge sulle armi arma personale esplosivi e articoli pirotecnici assassinio qualificato attentato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONIELLO CESARE nato a FOGGIA il 04/10/1960 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la, pur imprecisa, affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato non avrebbe offerto «una seppur minima giustificazione relativamente alle specifiche modalità e circostanze della ricezione», non è, nella sostanza, contraddetta dall'obiezione difensiva, che fa leva sulla dichiarazione resa in sede di esame da Antoniello, che ha riferito di avere prelevato l'arma, occultata all'interno di una cassettiera, al fine di sottrarne la disponibilità al figlio, preda, al tempo, di impulsi suicidi; che tale circostanza di fatto, peraltro sfornita di qualsivoglia, concreto riscontro, é del tutto inidonea a far dubitare della piena consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, della natura clandestina dell'arma, priva di matricola perché frutto della trasformazione di una pistola a salve, della quale egli ha acquisito il possesso; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i