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Ordinanza — n. 30864/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30864/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30864/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE CARMINE nato a SAN SEVERO il 17/07/1938 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo articolato da Carmine Clemente, vertente sulla congruità della motivazione sottesa alla commisurazione delle pene stabilite, per i reati satellite, a titolo di aumento per la continuazione, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha compiuto tale operazione in perfetto ossequio alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30864/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE CARMINE nato a SAN SEVERO il 17/07/1938 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo articolato da Carmine Clemente, vertente sulla congruità della motivazione sottesa alla commisurazione delle pene stabilite, per i reati satellite, a titolo di aumento per la continuazione, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha compiuto tale operazione in perfetto ossequio alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale notificazione elettronica notifica tardiva dei difetti produzione tardiva di documenti tardivo pagamento delle spese difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE CARMINE nato a SAN SEVERO il 17/07/1938 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo articolato da Carmine Clemente, vertente sulla congruità della motivazione sottesa alla commisurazione delle pene stabilite, per i reati satellite, a titolo di aumento per la continuazione, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha compiuto tale operazione in perfetto ossequio alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), spiegando, in particolare — in termini logicamente ineccepibili e con l'espresso riferimento alla necessità di mitigare, rispetto alla decisione di primo grado, il trattamento sanzionatorio in considerazione del buon comportamento processuale dell'imputato ed in ossequio ai criteri direttivi sanciti dall'art. 133 cod. pen., oltre che ai principi di equità, congruità e proporzionalità — per quali ragioni l'incremento per il delitto di cui al capo 2) sia stato fissato in quattro mesi e venti giorni di reclusione e quelli per le meno gravi contravvenzioni di cui ai capi 3) e 4) siano stati, invece, quantificati un mese di reclusione ciascuno; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis