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Ordinanza — n. 30857/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30857/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30857/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI FRANCESCA nato a PESCARA il 16/12/1968 avverso l'ordinanza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'impugnazione è manifestamente infondata, giacché il giudice dell'esecuzione ha debitamente spiegato che la pena irrogata a Francesca Ciarelli per i reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra novembre e dicembre del 2001, è stata determinata nel 2021, già in sede di cognizione, sulla base di una cornice edittale che prevedeva il minimo di sei anni di reclusione, sicché privo di incidenza si palesa, sul piano sanzionatorio ed in concreto, l'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019; che le considerazioni svolte, in senso critico, dal ricorrente non incidono sul profilo testé segnalato, che conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30857/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra novembre e dicembre del 2001, è stata determinata nel 2021, già in sede di cognizione, sulla base di una cornice edittale che prevedeva il minimo di sei anni di reclusione, sicché privo di incidenza si palesa, sul piano sanzionatorio ed in concreto, l'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019; che le considerazioni svolte, in senso critico, dal ricorrente non incidono sul profilo testé segnalato, che conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena revisione della sentenza penale sanzioni penali riduzione della multa sanzione sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI FRANCESCA nato a PESCARA il 16/12/1968 avverso l'ordinanza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'impugnazione è manifestamente infondata, giacché il giudice dell'esecuzione ha debitamente spiegato che la pena irrogata a Francesca Ciarelli per i reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra novembre e dicembre del 2001, è stata determinata nel 2021, già in sede di cognizione, sulla base di una cornice edittale che prevedeva il minimo di sei anni di reclusione, sicché privo di incidenza si palesa, sul piano sanzionatorio ed in concreto, l'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019; che le considerazioni svolte, in senso critico, dal ricorrente non incidono sul profilo testé segnalato, che conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il