Ordinanza — n. 30852/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO KADJALIOU nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIUDICE DI PACE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; I. Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in modo logicamente e giuridicamente ineccepibile, le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, supportata da prove documentali e dichiarative che attestano univocamente che Diallo, soggiornante in Italia in assenza di regolare permesso, è stato raggiunto da decreto di espulsione e conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale, cui egli non risulta avere ottemperato nel lasso temporale (sette giorni a partire dal 25 novembre 2020) assegnatogli, essendo stato egli sottoposto a controllo, in Palermo, il 4 dicembre 2020; che, a fronte di una motivazione ossequiosa del quadro normativo ed esente da tangibili fratture razionali, il ricorrente frappone obiezioni versate interamente in fatto — in quanto riferite alla presenza, all'interno del fascicolo processuale, dei provvedimenti emessi dal Prefetto e dal Questore ed alla prova delle relative notifiche, oltre che alla redazione dei medesimi atti in lingua a lui comprensibile ed all'eventuale proposizione di domanda di protezione internazionale — e, quindi, del tutto inidonee, anche perché non assistite dalle prescritte allegazioni, ad eccitare il potere censorio del giudice di legittimità; che palesemente aspecifica è la residua doglianza, vedente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche che, a dire del ricorrente, avrebbero dovuto essere applicate in ragione del comportamento (latamente evocato, senza il conforto di precise indicazioni) da lui tenuto a partire dal momento del controllo e della necessità — pure segnalata in termini di assoluta, impalpabile astrattezza — di contenere la pena in misura proporzionata al fatto commesso; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30852/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in modo logicamente e giuridicamente ineccepibile, le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, supportata da prove documentali e dichiarative che attestano univocamente che Diallo, soggiornante in Italia in assenza di regolare permesso, è stato raggiunto da decreto di espulsione e conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale, cui egli non risulta avere ottemperato nel lasso temporale (sette giorni a partire dal 25 novembre 2020) assegnatogli, essendo stato egli sottoposto a controllo, in Palermo, il 4 dicembre 2020; che, a fronte di una motivazione ossequiosa del quadro normativo ed esente da tangibili fratture razionali, il ricorrente frappone obiezioni versate interamente in fatto — in quanto riferite alla presenza, all'interno del fascicolo processuale, dei provvedimenti emessi dal Prefetto e dal Questore ed alla prova delle relative notifiche, oltre che alla redazione dei medesimi atti in lingua a lui comprensibile ed all'eventuale proposizione di domanda di protezione internazionale — e, quindi, del tutto inidonee, anche perché non assistite dalle prescritte allegazioni, ad eccitare il potere censorio del giudice di legittimità; che palesemente aspecifica è la residua doglianza, vedente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche che, a dire del ricorrente, avrebbero dovuto essere applicate in ragione del comportamento (latamente evocato, senza il conforto di precise indicazioni) da lui tenuto a partire dal momento del controllo e della necessità — pure segnalata in termini di assoluta, impalpabile astrattezza — di contenere la pena in misura proporzionata al fatto commesso; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO KADJALIOU nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIUDICE DI PACE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; I. Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in modo logicamente e giuridicamente ineccepibile, le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, supportata da prove documentali e dichiarative che attestano univocamente che Diallo, soggiornante in Italia in assenza di regolare permesso, è stato raggiunto da decreto di espulsione e conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale, cui egli non risulta avere ottemperato nel lasso temporale (sette giorni a partire dal 25 novembre 2020) assegnatogli, essendo stato egli sottoposto a controllo, in Palermo, il 4 dicembre 2020; che, a fronte di una motivazione ossequiosa del quadro normativo ed esente da tangibili fratture razionali, il ricorrente frappone obiezioni versate interamente in fatto — in quanto riferite alla presenza, all'interno del fascicolo processuale, dei provvedimenti emessi dal Prefetto e dal Questore ed alla prova delle relative notifiche, oltre che alla redazione dei medesimi atti in lingua a lui comprensibile ed all'eventuale proposizione di domanda di protezione internazionale — e, quindi, del tutto inidonee, anche perché non assistite dalle prescritte allegazioni, ad eccitare il potere censorio del giudice di legittimità; che palesemente aspecifica è la residua doglianza, vedente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche che, a dire del ricorrente, avrebbero dovuto essere applicate in ragione del comportamento (latamente evocato, senza il conforto di precise indicazioni) da lui tenuto a partire dal momento del controllo e della necessità — pure segnalata in termini di assoluta, impalpabile astrattezza — di contenere la pena in misura proporzionata al fatto commesso; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C