Ordinanza — n. 30851/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 17/07/1977 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato che Christian Saburri ripropone, con l'unico motivo, obiezioni iterative di quelle sollevate con l'impugnazione di merito, che la Corte di appello ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici, spiegando che, a fronte dell'ordine, rivolto al destinatario del foglio di via obbligatorio, di fare rientro nel luogo di residenza, egli ha eccepito, senza però offrire alcun riscontro all'affermazione, di essere, al tempo, senza fissa dimora, laddove, invece, risulta dal provvedimento del Questore che egli era residente in Perugia, comune nel quale gli fu prescritto di rientrare, all'indirizzo ivi precisamente indicato e risultante anche dalla carta di identità esibita dall'odierno ricorrente all'atto della notifica del foglio di via obbligatorio; ritenuto che, pertanto — rimasta indimostrata la natura meramente fittizia e formale della residenza in Perugia — deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30851/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 17/07/1977 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato che Christian Saburri ripropone, con l'unico motivo, obiezioni iterative di quelle sollevate con l'impugnazione di merito, che la Corte di appello ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici, spiegando che, a fronte dell'ordine, rivolto al destinatario del foglio di via obbligatorio, di fare rientro nel luogo di residenza, egli ha eccepito, senza però offrire alcun riscontro all'affermazione, di essere, al tempo, senza fissa dimora, laddove, invece, risulta dal provvedimento del Questore che egli era residente in Perugia, comune nel quale gli fu prescritto di rientrare, all'indirizzo ivi precisamente indicato e risultante anche dalla carta di identità esibita dall'odierno ricorrente all'atto della notifica del foglio di via obbligatorio; ritenuto che, pertanto — rimasta indimostrata la natura meramente fittizia e formale della residenza in Perugia — deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 17/07/1977 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato che Christian Saburri ripropone, con l'unico motivo, obiezioni iterative di quelle sollevate con l'impugnazione di merito, che la Corte di appello ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici, spiegando che, a fronte dell'ordine, rivolto al destinatario del foglio di via obbligatorio, di fare rientro nel luogo di residenza, egli ha eccepito, senza però offrire alcun riscontro all'affermazione, di essere, al tempo, senza fissa dimora, laddove, invece, risulta dal provvedimento del Questore che egli era residente in Perugia, comune nel quale gli fu prescritto di rientrare, all'indirizzo ivi precisamente indicato e risultante anche dalla carta di identità esibita dall'odierno ricorrente all'atto della notifica del foglio di via obbligatorio; ritenuto che, pertanto — rimasta indimostrata la natura meramente fittizia e formale della residenza in Perugia — deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i