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Ordinanza — n. 30846/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30846/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC SOFINA ( CUI 045LLGH ) nato il 29/02/1988 avverso l'ordinanza del 11/02/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che la ricorrente, nel lamentare che il Magistrato di sorveglianza ha raccolto la sua rinuncia al principio di specialità in modo irregolare, attesa l'assenza del suo difensore di fiducia all'audizione fissata a tale scopo, segnala l'irritualità della procedura seguita senza, però, impugnare uno specifico provvedimento, tale non potendosi intendere il decreto n. 2441/2025, espressamente indicato quale oggetto di ricorso, atto che, a dispetto della nomenclatura utilizzata, non ha contenuto né portata dispositivi, posto che, nella circostanza, il magistrato si è limitato a raccogliere la dichiarazione della condannata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30846/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che la ricorrente, nel lamentare che il Magistrato di sorveglianza ha raccolto la sua rinuncia al principio di specialità in modo irregolare, attesa l'assenza del suo difensore di fiducia all'audizione fissata a tale scopo, segnala l'irritualità della procedura seguita senza, però, impugnare uno specifico provvedimento, tale non potendosi intendere il decreto n. 2441/2025, espressamente indicato quale oggetto di ricorso, atto che, a dispetto della nomenclatura utilizzata, non ha contenuto né portata dispositivi, posto che, nella circostanza, il magistrato si è limitato a raccogliere la dichiarazione della condannata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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difetto formale di procedura condono delle spese procedurali documenti mancanti allegazioni insufficientemente motivate spese di difesa ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC SOFINA ( CUI 045LLGH ) nato il 29/02/1988 avverso l'ordinanza del 11/02/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che la ricorrente, nel lamentare che il Magistrato di sorveglianza ha raccolto la sua rinuncia al principio di specialità in modo irregolare, attesa l'assenza del suo difensore di fiducia all'audizione fissata a tale scopo, segnala l'irritualità della procedura seguita senza, però, impugnare uno specifico provvedimento, tale non potendosi intendere il decreto n. 2441/2025, espressamente indicato quale oggetto di ricorso, atto che, a dispetto della nomenclatura utilizzata, non ha contenuto né portata dispositivi, posto che, nella circostanza, il magistrato si è limitato a raccogliere la dichiarazione della condannata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0