Civil appeal dismissed for late filing; civil party missed statutory deadline to challenge appeal court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible because the filing occurred after the statutory deadline expired on February 3, 2025. The civil party, LAV.LEGA ANTI VIVISEZIONE, sought to challenge a lower court judgment regarding a criminal case involving two defendants but submitted the request on February 4, 2025. The court rejected the argument that the pandemic-related notification delays justified the late submission, ruling that the procedural defect was due to the party's own negligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The appeal must be filed within the statutory period; failure to comply renders the remedy inadmissible regardless of alleged force majeure or notification delays.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LAV.LEGA ANTI VIVISEZIONE nel procedimento a carico di: ROVERETTO SABRINA nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 06/12/1989 CIUFFOLI MANUEL nato a TRIESTE il 04/11/1990 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONI•CORB , q Rilevato che L.A.V. Lega Anti Vivisezione, nella persona del presidente e legale rappresentante dott. Gianluca Felicetti, in qualità di parte civile nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen. nei confronti di Roveretto Sabrina e Ciuffoli Manuel, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge, in riferimento alla mancata restituzione nel termine, per non aver la Corte territoriale ritenuto che la mancata conoscenza dell'udienza di rinvio disposta in applicazione della normativa emergenziale in periodo di pandemia da Covid-19, non notificata alla parte civile, non costituisse caso fortuito o forza maggiore, con il secondo, violazione di legge, avuto riguardo all'esclusione del rimedio restitutorio in relazione al ritenuto perfezionamento della vocatio in ius nel momento della notificazione della prima udienza, e, con il terzo, vizio di motivazione, in relazione all'affermazione del difetto di comunicazione della fissazione della nuova udienza, senza il riconoscimento dell'ipotesi, in favore della parte civile, del caso fortuito o della forza maggiore;
Considerato che il ricorso è stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, in quanto il termine ultimo per impugnare scadeva il 3 febbraio 2025, posto che la sentenza è stata emessa il 21 ottobre 2024, con riserva di sessanta giorni per il deposito della motivazione, e che tale adempimento è avvenuto nel rispetto di tale indicazione, mentre il ricorso è stato depositato il 4 febbraio 2025; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 magg