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Ordinanza — n. 30830/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30830/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30830/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRETE ANTONIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 07/10/1974 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Lo Prete Antonio, condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo sia alla sussistenza del fatto (primo motivo), sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);

Regesto Legislator

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art. 585 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30830/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo sia alla sussistenza del fatto (primo motivo), sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);

Parole chiave

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contenzioso tributario attenuazione della pena altri capi d'accusa tentata sottrazione d'imposta apprezzamento anticipato delle prove reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto molto oltre il termine previsto dall'art. 585 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRETE ANTONIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 07/10/1974 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Lo Prete Antonio, condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo sia alla sussistenza del fatto (primo motivo), sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto molto oltre il termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata è stata emessa in data 1 giugno 2023, con riserva di deposito, ed è stata regolarmente depositata il 12 giugno 2023, mentre il presente ricorso è stato presentato a mezzo p.e.c. solo in data 13 gennaio 2025 (peraltro, avverso la sentenza impugnata, il difensore di fiducia nel giudizio di merito aveva presentato ricorso il 14 luglio 2023, e tale ricorso è stato dichiarato inammissibile da Sez. 7, n. 344 del 01/12/2023, dep. 2024);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente