Ordinanza — n. 30828/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA GIUSEPPA PATRIZIA nato il 22/09/1980 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna in primo grado a carico di Giunta Giuseppina Patrizia; che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento; che, con atto pervenuto'28 maggio 2025, l'imputata, tramite il difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30828/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.; che, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA GIUSEPPA PATRIZIA nato il 22/09/1980 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna in primo grado a carico di Giunta Giuseppina Patrizia; che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento; che, con atto pervenuto'28 maggio 2025, l'imputata, tramite il difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
Considerato che il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.; che, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente