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Ordinanza — n. 30815/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30815/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30815/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAGNASCO ALFIO nato a SAVONA il 29/12/1963 BAGNASCO GIAMPAOLO nato a SAVONA il 08/07/1959 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; f".9/1 Rilevato che Bagnasco Alfio e Bagnasco Giampaolo, condannati entrambi per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il primo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e il secondo alla pena di un anno di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, comune ad entrambi, deducono vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato che:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30815/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il primo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e il secondo alla pena di un anno di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, comune ad entrambi, deducono vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato che:

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione ricupero d'imposta sanzioni pecuniarie ristrettezza finanziaria sospensione della riscossione fiscale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAGNASCO ALFIO nato a SAVONA il 29/12/1963 BAGNASCO GIAMPAOLO nato a SAVONA il 08/07/1959 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; f".9/1 Rilevato che Bagnasco Alfio e Bagnasco Giampaolo, condannati entrambi per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il primo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e il secondo alla pena di un anno di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, comune ad entrambi, deducono vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato che:

a) i fatti sono di notevole gravità oggettiva, siccome Alfio Bagnasco è stato ritenuto responsabile dell'omesso versamento di ritenute certificate per 485.371,95 euro relative all'anno 2015 ed entrambi gli attuali ricorrenti, in concorso tra loro, sono stati ritenuti responsabà dell'omesso versamento di ritenute certificate per 459.312,48 euro per l'anno 2017;

b) le proposte di concordato non hanno avuto seguito;

c) il solo Alfio Bagnasco ha proceduto in proprio a pagare le prime sei rate per l'anno di imposta 2015, ma poi, unitamente al coimputato, ha tenuto un atteggiamento dilatorio, protrattosi per oltre un anno, e con plurime richieste di rinvio palesemente infondate (cfr. pagg. 6-7 della sentenza di appello, ma anche pag. 2);

d) entrambi gli imputati sono gravati da precedenti penali;

e) le pene sono inferiori alla media edittale (la pena base è stata fissata per entrambi in un anno di reclusione, e l'aumento per la continuazione nei confronti di Alfio Bagnasco è stato pari a quattro mesi di reclusione); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme