Ordinanza — n. 30813/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEMIA ROCCO MARIA NICOLA nato a LOCRI il 13/01/1991 avverso la sentenza del 22/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Femia Rocco Maria Nicola, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa in continuazione alla pena irrogata da altra sentenza, per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1), e 4 I. n. 401 del 1989 (capo 4), articolando un unico motivo, deduce violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dia pubblici uffici per la durata di due anni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 416 cod. pen; Ordinanza — n. 30813/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. di sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa in continuazione alla pena irrogata da altra sentenza, per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1), e 4 I. n. 401 del 1989 (capo 4), articolando un unico motivo, deduce violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dia pubblici uffici per la durata di due anni;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEMIA ROCCO MARIA NICOLA nato a LOCRI il 13/01/1991 avverso la sentenza del 22/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Femia Rocco Maria Nicola, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa in continuazione alla pena irrogata da altra sentenza, per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1), e 4 I. n. 401 del 1989 (capo 4), articolando un unico motivo, deduce violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dia pubblici uffici per la durata di due anni;
Considerato che le censure proposte dal ricorrente sono inammissibili ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché non sorrette da un interesse giuridicamente apprezzabile, in quanto, da un lato, le deduzioni relative alla mancata applicazione di una pena accessoria non hanno la finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale per l'imputato (come precisato da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, dei conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo; cfr., inoltre, per un precedente in parte analogo, Sez. 4, n. 4060 del 22/02/1996, Cervo, Rv. 204977 - 01), e, dall'altro, comunque, nella specie, la pena accessoria è stata già applicata con la sentenza relativa al reato più grave;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid