Italian court dismisses appeal against access ban as arguments are inadmissible and repetitive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Memedali Orhan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a police access ban based on prior removal orders and his awareness of the prohibition, but these points were already thoroughly examined and rejected by the lower court. The court ruled that the new arguments merely reproduced previous disallowed claims without specific legal criticism, violating the rules for admissibility in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must not merely reproduce arguments already examined by the lower court; they must present new legal grounds or specific criticisms of the factual findings to be admissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMEDALI ORHAN nato il 25/12/1977 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; j_ii Rilevato che Memedali Orhan, condannato per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 alla pena di quattro mesi di arresto all'esito di giudizio abbreviato, articolando un motivo unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha evidenziato come:
a) il provvedimento del Questore di divieto di accesso all'imputato nella zona in cui è stato rinvenuto sia stato correttamente motivato, in quanto dà atto, come premessa logica, dei ripetuti provvedimenti di allontanamento del medesimo da tale zona adottati nei confronti dalla polizia locale nell'anno precedente, e rappresenta la pericolosità per la sicurezza urbana della presenza del ricorrente, siccome dedito a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo in una zona ad elevato flusso turistico e concentrazione di locali;
b) l'imputato fosse perfettamente consapevole del divieto, perché in Italia da circa nove anni prima del fatto e già destinatario di numerosi divieti ed inibitorie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il President