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Ordinanza — n. 30806/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to address specific sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30806/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and merely repeated arguments from the second instance without engaging with the specific reasoning of the lower court. The appellant failed to demonstrate that the lower court ignored the lack of security risk or the specific reasons for the parking restriction order. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the reasoning of the decision under review, particularly when they merely reproduce arguments from the lower instance without substantiating a new factual or legal error.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific reasoning procedural costs security risk assessment parking restriction order repetition of lower court arguments violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
Sentenza n. 86 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMEDALI BEIHAN nato il 25/12/1977 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; A4.9\ Rilevato che Memedali Beihan - condannato per il reato di cui all'art. 10, comma 2, del dl. n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, con recidiva semplice - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione in relazione alla mancata valutazione dell'assenza di un pericolo per la sicurezza conseguente alla condotta dell'imputato, nonché delle ragioni per le quali il provvedimento del questore, di divieto di accesso ad alcune aree di parcheggio, era stato emesso.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che le censure proposte dal ricorrente rappresentano la mera riproduzione del primo motivo di appello e non tengono sostanzialmente conto della motivazione della sentenza impugnata, nella quale si spiega come il provvedimento del questore fosse giustificato dal fatto che l'attività di parcheggiatore abusivo svolta dal soggetto producesse), disagio e pericolo per la sicurezza, visto che il pagamento indebito era effettuato per il timore di ritorsioni e ulteriori fastidi; che la difesa trascura di considerare che l'ordine del questore era stato emesso proprio a seguito di pregressi ordini di allontanamento emanati nei confronti del ricorrente per avere svolto l'attività di parcheggiatore e abusivo nella stessa zona. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 ma