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Ordinanza — n. 30796/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax fraud conviction for inadmissible procedural grounds and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30796/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Arena Girolamo inadmissible, rejecting all four grounds for review. The appellant argued violations regarding the objective elements of the crime, intent, prescription periods, and sentencing circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of lower court findings without specific legal criticism. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 10 d.lgs. n. 74/2000; Art. 17 d.lgs. n. 74/2000; Art. 8 dl. n. 152/1991: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the lower court without presenting new legal grounds or specific criticisms of the factual findings.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility tax fraud conviction prescription period calculation repetitive arguments rejection Cassazione Rome decision omissione della contabilità complicità in sottrazione d'imposta produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA GIROLAMO nato a PALERMO il 28/06/1982 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Arena Girolamo, Condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs.
Art. 17 comma 1-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Reputato che il terzo motivo espone censure manifestamente infondate, perché il fatto risulta commesso il 30 settembre 2016, come non contestato nel ricorso, e, quindi, in applicazione della disciplina di cui all'art. 17, comma 1- bis, d.lgs.
Art. 8 dl. n. 152 del 1991 conv. dalla I. n. 203 del 1991
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA GIROLAMO nato a PALERMO il 28/06/1982 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Arena Girolamo, Condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di un anno e due mesi di reclusione, articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (primo motivo), alla sussistenza del dolo (secondo motivo), al decorso della prescrizione (terzo motivo) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di cui all'art. 8 dl. n. 152 del 1991, conv. dalla I. n. 203 del 1991;

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha rimarcato l'avvenuta istituzione delle scritture contabili da parte della ditta individuale del ricorrente, la "A.G.

Costruzioni di Arena Girolamo", l'omessa esibizione di sei fatture rispetto alle venti emesse, il rinvenimento di tali sei fatture presso le società destinatarie (la "Newcom s.r.l." e la "Gruppo Energia s.r.l."), l'annotazione nelle scritture contabili della "AG. Costruzioni di Arena Girolamo" di solo cinque fatture, ed ha poi concluso in modo congruo che la ricostruzione del volume di affari dell'impresa dell'attuale ricorrente è stata possibile solo all'esito dell'esame di tutta la documentazione, e, quindi, anche di quella rinvenuta esclusivamente presso i clienti;

Osservato che pure il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi sussistente il dolo, evidenziando come la condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili si è verificata in un contesto di sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2011, 2012 e 2013, e come, inoltre, l'imputato si sia più volte sottratto a plurimi tentativi di contatto da parte della Guardia di Finanza nel corso dell'attività di verifica;

Reputato che il terzo motivo espone censure manifestamente infondate, perché il fatto risulta commesso il 30 settembre 2016, come non contestato nel ricorso, e, quindi, in applicazione della disciplina di cui all'art. 17, comma 1- bis, d.lgs. n. 74 del 2000, il termine di prescrizione, senza computare sospensioni„ maturerebbe soio il 30 settembre 2026; Constatato che il quarto motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché il giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento sia delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che l'odierno ricorrente e gravato da molteplici precedenti penali, sia dell'attenuate della collaborazione, siccome riferita a vicende processuali del tutto distinte;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere esten