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Ordinanza — n. 30795/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and failing to specifically address the lower court's reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30795/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was generic and merely requested a re-evaluation of the factual record without specific arguments. The appellant challenged the lack of explicit reasoning regarding the exclusion of recidivism, but the court noted the lower court had already cited two specific prior convictions demonstrating the defendant's social danger. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the standard of precise confrontation with the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and seeks a re-evaluation of the factual record without specifically confronting the arguments supporting the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint recidivism exclusion lack of motivation procedural preclusion recidiva nell'infrazione revisione in materia penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4 of the Criminal Code
Art. 133 of the Criminal Code
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court Judgment of 13 June 2000, No. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE ENZO nato a NAPOLI il 24/02/1999 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Pugliese Enzo - condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 99, quarto comma, e 133 cod. pen., in relazione alla mancata esclusione della recidiva.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che la censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine agli elementi posti a fondamento della mancata esclusione della recidiva è inammissibile, perché riferita a un difetto di motivazione non emergente dalla sentenza impugnata, dal momento che la Corte di appello (pag. 2 del provvedimento) evidenzia la presenza di due precedenti specifici e recenti in capo all'imputato, che testimoniano come la ricaduta del soggetto non sia stata occasionale; indice, questo, di insensibilità alle due precedenti condanne e di pericolosità sociale; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilè il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 202