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Ordinanza — n. 30763/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as irrelevant post-facto statements cannot negate prior custody obligations under Art. 335 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30763/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defendant's claim that a seizure bond was invalid due to alleged acquiescence was irrelevant to his liability. Although the defendant argued he was not bound to keep the seized car off public roads, the court found his subsequent statements admitting the theft could not retroactively negate the existing custody obligation. Consequently, the appeal failed to challenge the substantive legal basis for the conviction under Article 335 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 335 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A defendant's post-crime admission of guilt or subsequent statements cannot serve as a valid defense against liability established by prior facts and existing legal obligations, rendering such arguments inadmissible for challenging the conviction.

Parole chiave

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custody obligation seized vehicle post-crime statements Article 335 CP inadmissible appeal acquiescence defense public road parking sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 335 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA SALVATORE ANTONIO nato a CANICATTI' il 27/07/1972 avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Antonio Terranova avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, incontroverso il fatto descritto dall'imputazione ( per aver il ricorrente posteggiato sulla pubblica via l'autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo e poi rubata, affidata alla sua custodia malgrado avesse assunto l'obbligo di non tenerla sulla pubblica via ma di custodirla presso il proprio garage), le relative doglianze si legano ad una asserzione - l'insussistenza del vincolo apposto sul bene al momento della condotta illecita contestata per una asserita acquiescenza alla confisca del mezzo disposta dal Prefetto- che per un verso appare irrilevante (perché comunque non faceva venir meno l'obbligo di custodia, con la dovuta diligenza, nel caso violato, posto a fondamento della ritenuta responsabilità ex art. 335 cp anche in considerazione delle puntuali considerazioni in diritto svolte dalla decisione gravata sulla perduranza del sequestro: si veda pag. 4, dal secondo capoverso) e, per altro verso, è all'evidenza inconferente perchè troverebbe esclusivo ma altrettanto inadeguato fondamento in una dichiarazione dell'imputato successiva al furto dell'autovettura sequestrata, fatto che ne conclamava, di contro, la responsabilità rendendo irrilevanti i propositi successivi del Terranova (per l'appunto quelli, manifestati ai CC nel denunziare il furto dell'autovettura, di consegnare l'auto in esecuzione del provvedimento prefettizio cui intendeva adeguarsi senza opposizione alcuna malgrado non fossero ancora decorsi i termini per impugnare il detto atto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 20