Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific arguments lacking factual basis under Art. 131 bis CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gabriele Cataldo inadmissible, ruling that the grounds lacked the required specificity for a legitimacy review. The appellant attempted to apply Article 131 bis of the Penal Code without providing concrete factual reasons to justify its recognition, while contradicting the lower court's findings on recidivism. The court determined the lower court's decision was sufficiently motivated and not subject to criticism at this stage, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal in the interest of the law is inadmissible if the grounds are generic and specific, failing to specify the factual reasons that could justify the application of the contested provision or to critically examine the specific considerations underlying the lower court's decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO GABRIELE nato a PESCARA 1118/05/1970 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Cataldo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto affetti da genericità e aspecificità estrinseca, sollecitando l'applicazione dell'art 131 bis cp ( mai prospettata in precedenza) senza neppure precisare le ragioni in fatto che potrebbero giustificarne il riconoscimento, nonché contrastando il diniego delle generiche e la conferma della recidiva senza declinare critice specifiche avverso le considerazioni sottese al motivare della decisone gravata che di contro, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.