Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Pascale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court determined that the appellant's arguments merely reproduced criticisms already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Naples with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked novelty and failed to present new grounds for review under the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal with legally correct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALE FRANCESCO nato a NAPOLI il 27/02/1996 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Pascale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla serietà dell'offerta funzionale alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art 322 ascritto all'imputato, alla presenza dei tratti costitutivi della resistenza descritta dal capo a) della rubrica, alla misura della pena e alla entità dell'interdizione messa in discussione dall'ultimo motivo di impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.