Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet specific statutory grounds for challenging plea agreement sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the narrow exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea agreement sentence for theft and fraud, arguing a lack of motivation and violation of procedural rules, but failed to cite any of the specific grounds allowed for such appeals. Consequently, the court applied Article 610, paragraph 5-bis to reject the request and ordered the appellant to pay the opposing party's costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation of requests, legal qualification, or legality of the penalty; appeals failing to meet these criteria are inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIONE GABRIELE nato a PALESTRINA il 21/09/2004 avverso la sentenza del 21/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Gabriele Mangione, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 21 novembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Arezzo, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Laterina Pergine Valdarno il 24 agosto 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'11 aprile 2025.