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Ordinanza — n. 30756/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet specific statutory grounds for challenging plea agreement sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the narrow exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea agreement sentence for theft and fraud, arguing a lack of motivation and violation of procedural rules, but failed to cite any of the specific grounds allowed for such appeals. Consequently, the court applied Article 610, paragraph 5-bis to reject the request and ordered the appellant to pay the opposing party's costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation of requests, legal qualification, or legality of the penalty; appeals failing to meet these criteria are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement sentence inadmissible appeal Art. 448 c.p.p. procedural exhaustion Cassation appeal pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 110 cod. pen
del Tribunale di Arezzo, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80 del d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIONE GABRIELE nato a PALESTRINA il 21/09/2004 avverso la sentenza del 21/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Gabriele Mangione, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 21 novembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Arezzo, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Laterina Pergine Valdarno il 24 agosto 2024.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'11 aprile 2025.