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Ordinanza — n. 30754/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to lack of legal grounds for re-evaluating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Italo Ermano inadmissible, upholding his conviction for drug trafficking. The defense argued for a re-evaluation of evidence and a specific mitigating circumstance, but the court found these arguments to be mere re-appreciations of facts outside the scope of a legality review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassazione cannot re-evaluate the evidence or substitute its own assessment of facts for that of the lower courts, limiting its review to the legality of the proceedings and the rationality of the motivation.

Parole chiave

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drug trafficking conviction legality review limits re-evaluation of evidence mitigating circumstance denial inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMANO ITALO nato a PENNE il 27/01/1978 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 9 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pescara il 14 novembre 2022, con la quale Italo Ermano era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990; fatto commesso in Penne il 30 agosto 2021.

Osservato che i primi due motivi di ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata) hanno richiamato, in maniera non illogica, gli accertamenti dei Carabinieri di Penne, da cui è emerso che Ermano ebbe a consegnare a Giuseppe Serti 3,5 grammi di eroina, in cambio del corrispettivo di 50 euro, risultando a tal fine significativi gli esiti della perquisizione personale e domiciliare eseguita nei confronti dell'imputato nell'immediatezza dell'avvenuta cessione dello stupefacente.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, la non trascurabile quantità di dosi ricavabili dallo stupefacente detenuto (una ventina di dosi di eroina e una novantina di dosi di hashìsh), ostativa a una qualificazione in termini di speciale tenuità del lucro conseguibile. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Romani