Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of acquittal grounds and sentencing agreement under Art. 599-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Antonio Grillo and Lahrach Yasmine inadmissible, ordering them to pay fines. The appellants argued that the lower court violated the law by failing to evaluate grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under Article 599-bis, parties who agree on a settlement in the appellate stage waive the right to contest the lack of factual elements for acquittal or the sentencing conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: The agreement on sentencing and procedural terms in the appellate stage constitutes a waiver of the right to raise objections regarding the lack of grounds for acquittal or the conditions for exemption from penalty in the subsequent cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRILLO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 20/01/1974 LAHRACH YASMINE nato a ROMA il 06/12/2003 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA,ciat~Aci.s+D-aila-pa444 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 41933_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Lahrach Yasmine e Antonio Grillo, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, del fatto che i giudici di appello non avrebbero valutato se vi fossero gli estremi per il proscioglimento dei ricorrenti per l'insussistenza del fatto o per l'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.);
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, 5.trM comma 1, s econdo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo;
Ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); che, in particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01) Ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di t euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi;
P.Q.M.
o t Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 aprile 2025 Il consigli e