Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of new evidence or legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of complaint was manifestly unfounded. The defense argued for a re-evaluation of evidence, but the court found the lower courts' reasoning based on police reports and phone contacts to be rational and sufficient. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court's factual reconstruction did not require a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court's factual findings and legal reasoning are not subject to re-evaluation in the absence of new evidence or legal error.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERCONTRA MATTEO nato a CASTELVETRANO il 27/12/1990 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sciacca il 10 luglio 2023, con la quale Matteo Percontra era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Sambuca Sicilia il 9 agosto 2015.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata) gli accertamenti dei Carabinieri di Sambuca Sicilia, da cui è emerso che a Percontra era riconducibile lo stupefacente (tre panetti di hashish) rinvenuto sotto una pianta di cactus di una pubblica via, essendo stati a tal fine valorizzati e correlati tra loro i movimenti dell'imputato al cospetto della P.G. e i contatti telefonici tra Percontra e la moglie del coimputato Daniele Torretta, evidentemente finalizzati al recupero dei tre panetti di hashish lasciati in strada.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.