Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding subjective element and sentencing substitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a manifest lack of specificity in the grounds raised by the defense. The appellant complained about the absence of subjective intent and the inappropriate sentencing without addressing the factual reasons or legal arguments presented in the lower court's decision. The court ruled that the appeal failed to explicitly critique the specific grounds of the contested judgment, violating the requirement for precise and correlated arguments under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) e d) e 591, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds lack specificity and do not explicitly critique the factual or legal reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO ALESSANDRO nato a MARSALA il 01/05/1998 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 41898_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Alessandro Rubino ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 581, lett.
c) e d) e 591, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello, nonostante la valutazione in termini di rilevanza e di fondatezza dei motivi dedotti e delle richieste formulate in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del rato, della mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., e, comunque, in particolare della mancata applicazione della sanzione sostitutiva più idonea ex art. 53, legge n. 689 del 1981, in luogo della pena detentiva irrogata ed in ogni caso del beneficio della non menzione (dolendosi, in particolare, del fatto che apparirebbe manifestamente immotivata la declaratoria di inammissibilità dell'impugnata sentenza, che non avrebbe tenuto conto dei motivi nuovi assai circostanziati sugli incontri di calcio che avrebbero indotto in errore l'imputato anche sotto il profilo soggettivo); ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, le considerazioni espresse nella sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le censure svolte nell'atto di appello erano da ritenersi inammissibili; segnatamente, si legge in sentenza, la difesa nell'appello aveva lamentato in poco meno di una pagina la mancanza dell'elemento soggettivo e la particolare tenuità del fatto, senza tuttavia confrontarsi con la sentenza di primo grado né indicato neanche uno dei presunti argomenti difensivi che sarebbero stati pretermessi, reputando peraltro inammissibili i motivi nuovi con cui la difesa aveva illegittimamente introdotto una contestazione del fattó non contenuta nel gravame principale); rilevato che si tratta, all'evidenza, di censure che non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte, che ha in più occasioni ribadito (sin da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato; se, poi, a ciò si aggiunge che, nel ricorso proposto, il ricorrente si limita a dolersi della declaratoria di inammissibilità, semplicemente elencando le richieste svolte in sede di appello, è palesemente evidente una genericità dell'impugnazione proposta in questa sede, ciò che determina l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (tra le tante:
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 aprile 2025 Il C