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Ordinanza — n. 30745/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of verification of non-punishment causes in plea bargaining. The court ruled that such appeals are inadmissible under specific procedural codes. The decision emphasizes the implicit nature of responsibility in plea agreements. The court found no need to verify non-punishment causes in this context. The appeal was rejected based on established case law. The ruling maintains the finality of plea bargaining sentences. The court condemned the appellant to pay procedural costs. The decision clarifies the limits of cassation appeals in plea proceedings. The court applied the principle of implicit responsibility recognition. The ruling stands as a binding precedent for similar cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30745/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to verify causes for non-punishment under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court held that in plea bargaining, such appeals are inadmissible because the agreement implicitly acknowledges responsibility, limiting review to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the alleged procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: In plea bargaining proceedings, appeals against sentencing judgments alleging failure to verify causes for non-punishment are inadmissible, as the plea agreement constitutes an implicit acknowledgment of responsibility.

Parole chiave

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plea bargaining inadmissibility non-punishment causes verification implicit responsibility recognition cassation appeal limits procedural costs condemnation accollo delle spese motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
41877_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Francesco Falzoi, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, della mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01
Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZOI FRANCESCO nato a ROMA il 24/08/1997 avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di ROMA‘Qh3ta-.34th4se-3440~ ; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 41877_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Francesco Falzoi, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, della mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129, cod. proc. pen., segnatamente per non aver prosciolto l'imputato per non aver commesso il fatto);

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01); che, ancora, nell'ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l'accordo sull'applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 aprile 2025 Il consiglJee estensor9. DEPOSITATA Il Presidente