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Ordinanza — n. 30743/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of diligence regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing severity and the denial of a specific mitigating circumstance based on drug quantity. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate diligence in pursuing the case, attributing the procedural failure to their own fault.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n.4 c.p.; Art. 73 c.p.; Art. 309/1990. The court established that a cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to show diligence in pursuing the proceedings, particularly when the lower court's decision on sentencing and mitigating factors is supported by clear reasoning and prior case law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of diligence sentencing discretion mitigating circumstances drug quantity threshold procedural fault Cassa delle ammende attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 n.4 c.p.
73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, con il secondo motivo, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.
Art. 73 c.p.
D.P.R. 309/1990
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALL LAMA nato il 30/03/1987 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Sali Lama ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, con il secondo motivo, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ha richiamato i numerosi precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, risultanti dal certificato del casellario penale, anche specifici, esprimendo una valutazione di incremento di pericolosità. In ordine alla seconda doglianza, il giudice a quo ha escluso la circostanza attenuante dell'art. 62 n.4 cod. pen., in ragione del valore economico della dose di stupefacente, superiore a 80- 100 euro.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così