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Ordinanza — n. 30742/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on drug trafficking, ruling appeal inadmissible due to manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30742/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mohamed Ramouch inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued that the appellate court erred by excluding the 'minor offense' hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Law, focusing only on transaction details rather than the full context. The court rejected this, citing established precedent that requires a comprehensive evaluation of all circumstances, including the defendant's role as a trusted supplier and the high purity of the drugs, which precluded a minor classification.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The appeal is inadmissible when the defense's legal arguments are manifestly unfounded and in clear contrast with statutory data and consolidated case law regarding the comprehensive evaluation required to determine the minor offense hypothesis in drug trafficking.

Parole chiave

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drug trafficking appeal minor offense hypothesis inadmissible appeal comprehensive factual evaluation Article 73 TU Stup traffico aggravato di stupefacenti favoreggiamento dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
41830_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Mohamed Ramouch ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 4, TU Stup.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMOUCH MOHAMED nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 41830_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Mohamed Ramouch ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 4, TU Stup. (dolendosi, in particolare, dell'esclusione della c.d. ipotesi lieve da parte dei giudici di appello su impugnazione del pubblico ministero, avendo i giudici valorizzato esclusivamente le modalità dell'azione dell'imputato; diversamente, avrebbe dovuto essere mantenuta la qualificazione giuridica operata dal primo giudice che aveva sussunto i fatti nell'ipotesi di spaccio da strada, richiamando plurimi precedenti giurisprudenziali di questa Corte a sostegno del proprio assunto; l'assenza di un principio attivo particolarmente rilevante, unitamente all'assenza di qualsivoglia elemento organizzativo , collocava l'imputato nel gradino più basso della scala del traffico di stupefacente, attesa anche la sua incensuratezza, con conseguente sussumibilità del fatto nell'ipotesi lieve); ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di escludere la riconducibilità dell'intera vicenda all'ipotesi lieve contemplata dall'art. 73, comma 5, TU Stup.; in particolare, i giudici censurano il primo giudice laddove, per qualificare il fatto come ipotesi di "spaccio da strada", si era limitato a valorizzare unicamente le caratteristiche della cessione, ossia il modesto quantitativo venduto, il contenuto guadagno ricavato e le modalità della condotta, senza tuttavia tener conto del contesto nel quale il fatto si era inserito; la descritta dinamica del fatto che aveva visto protagonista l'imputato, puntualmente illustrata alla pag. 5 della sentenza, qui da intendersi integralmente richiamata in quanto conosciuta al ricorrente, viene considerata dai giudici di appello dimostrativa dell'esistenza di consolidati rapporti dell'imputato con il fornitore della sostanza, di cui è persona di fiducia, denotando lo stabile inserimento dell'imputato nel circuito criminale del narcotraffico e comprovando come questi godesse di canali di smercio sicuri e affidabili, non essendo altrimenti giustificabile la decisione di approvvigionarsi di un così cospicuo quantitativo di stupefacente; a ciò, infine, i giudici aggiungono le risultanze delle perizia tossicologica disposta in sede di appello, che evidenziava come dallo stupefacente fossero ricavabili ben 3732 dosi medie singole, con conseguente estrema diffusività della condotta illecita e altrettanto elevato pericolo pe ril bene giuridicamente protetto, così superandosi l'argomentazione svolta dal primo giudice che aveva riqualificato il fatto nell'ipotesi lieve pe ril mancato accertamento del principio attivo; non meno rilevante, nell'ottica della esclusione dell'ipotesi lieve, la circostanza evidenziata in sentenza per cui l'imputato ebbe a commettere il reato solo 12 giorni dopo essere stata arrestato per fatto analogo mentre si trovava sottoposto a misura cautelare non detentiva, circostanza dimostrativa del fatto che egli nonostante l'intervento repressivo della polizia giudiziaria, non avesse avuto difficoltà a riprendere le file dell'illecito commercio, rifornendosi di una consistente partita di stupefacente);

Rilevato che si tratta, all'evidenza, di censure che non si confrontano all'evidenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha in più occasioni ribadito che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena; la configurabilità dell'ipotesi lieve, non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959 - 01); e, nel caso in esame, oltre al consistente ed inequivoco dato ponderale, militavano in senso escludente ogni possibile sussunzione nell'ipotesi lieve proprio le descritte modalità del fatto illustrate dai giudici territoriali; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il april