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Ordinanza — n. 30741/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against appellate penalty reduction in plea agreements are inadmissible if they only challenge the sentence amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30741/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible appeals filed by three defendants against a second-instance sentence reducing their penalties following a plea agreement. The defense argued the legal qualification was incorrect and should have been attempted crime, but the court held that challenges to the specific sentence amount are excluded from admissibility in plea agreement cases. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea agreement appeals, only objections regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent content are admissible, excluding complaints about the sentence amount or waived grounds.

Parole chiave

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plea agreement appeals sentence reduction inadmissible cassation penalty determination waived grounds procedural costs Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
del Tribunale di Savona il 12 gennaio 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
D.P.R. n. 309 del 1990
73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 599 bis cod. proc. pen
del Tribunale di Savona il 12 gennaio 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOMI ADRIAN (CUI 03DQE9X) nato il 16/01/1990 GJYLI DENIS (CUI 06M3EGU) nato il 18/07/2000 HAQAQI JURGES (CUI 05SAEJC) nato il 14/05/1995 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avyto alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 12 settembre 2024, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Savona il 12 gennaio 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato le pene per gli odierni ricorrenti nei seguenti termini: per Haqaqi Jurges, anni 6 di reclusione ed euro 28.666 di multa, per Domi Adrian, anni 5, mesi 2 di reclusione ed euro 26.666 di multa, per Gjyli Denis, anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 13.333 di multa, essendosi proceduto in ordine al reato ex art. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatti commessi in Vado Ligure il 23 marzo 2023. È stato proposto un comune ricorso per cassazione, con cui la difesa dei predetti imputati ha censurato l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che andava qualificato come tentativo. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.) sono inammissibili, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua palese genericità.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile