Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30740/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30740/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30740/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMIS VICTOR nato il 24/12/1990 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Torino il 4 febbraio 2023, con cui, all'esito di rito abbreviato, Victor Gornis, riconosciute le attenuanti ex art. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; in Torino il 2 febbraio 2023.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30740/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali allontanamento nonostante motivi di salute soppressione della rendita d'invalidità impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 cod. pen
equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMIS VICTOR nato il 24/12/1990 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Torino il 4 febbraio 2023, con cui, all'esito di rito abbreviato, Victor Gornis, riconosciute le attenuanti ex art. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; in Torino il 2 febbraio 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso sollevato, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata, nella quale (pag. 2-3) la Corte di appello, in maniera non illogica, ha rimarcato l'abitualità dell'attività di spaccio dell'imputato, desumibile dalla disponibilità immediata di altre dosi pronte per i prossimi acquirenti, in aggiunta alla cessione già accertata, oltre che la circostanza che, prima del fatto, Gomis aveva già subito tre condanne per il medesimo reato per il quale si è proceduto in questa sede, aspetto questo che induce a ritenere tutt'altro che sproporzionata la pena irrogata a Gomis.

Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 20