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Ordinanza — n. 30737/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30737/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30737/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIOLO DOMENICO nato a CASSANO ALLO IONIO il 03/12/1966 avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI!dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Oriolo Domenico ricorre per cassazione avverso sentenza la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 71 e 72 DPR.380/2001. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Rociola Luciano, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30737/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti).

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati sanzione disciplinare dell'avvocato ricorso per cassazione legittimazione a contestare licenza professioni giudiziarie violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIOLO DOMENICO nato a CASSANO ALLO IONIO il 03/12/1966 avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI!dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Oriolo Domenico ricorre per cassazione avverso sentenza la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 71 e 72 DPR.380/2001. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Rociola Luciano, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti).

E' pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'avv. Rociola, con data 11/02/2025. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim. ento nonché quello del versamento della 'somma, in favore delta Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11