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Ordinanza — n. 30736/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding statutory mitigation for drug possession. The court rejected the request to apply Article 62(4) of the Penal Code. The appellate court's assessment of drug types was deemed reasonable and not subject to re-evaluation. The appeal was declared inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende. The court emphasized that substantive merit reviews are outside the scope of a cassation appeal. The decision upholds the lower court's finding that the different quality of substances precluded the requested mitigation. The appellant's argument regarding ingesting pills causing illness was not considered a valid ground for leniency. The ruling reinforces the finality of appellate courts' factual assessments in criminal cases. The court concluded that the appeal lacked specific grounds necessary for admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30736/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lamine Ndiaye inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ndiaye challenged the appellate court's refusal to apply Article 62(4) of the Penal Code as a mitigating circumstance for his drug possession conviction. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court reasonably distinguished between heroin, cocaine, and crack, which legally barred the requested mitigation, and noted the appellant's physical reaction to ingesting pills was irrelevant. Consequently, the court ruled that substantive re-evaluation of the drug quality was outside the scope of a cassation appeal, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the appellate court's assessment of the different quality of illicit substances constitutes a reasonable evaluation that precludes the application of statutory mitigation, and when the appellant's request for a different merit assessment falls outside the perimeters of the judgment of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory mitigation drug possession appellate assessment manifestly unfounded Cassa delle ammende criminal procedure dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMINE NDIAYE (CUI 053P1VK) nato il 15/08/2001 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 6 novembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 2 aprile 2024, ha ridotto a mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa la pena irrogata a Lamine Ndaye, riteMuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.; fatti commessi in Torino il 17 ottobre 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, la differente qualità delle sostanze illecitamente detenute (non solo 0,45 grammi di eroina, ma due involucri di cocaina e due di crack), elemento legittimamente ritenuto ostativo alla configurabilità dell'attenuante invocata, e ciò senza considerare che l'imputato, ingerendo gli ovuli, si è anche sentito male.

Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'11 aprile 2025.