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Ordinanza — n. 30735/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty application dismissed for inadmissibility due to improper complaint grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal filed by Mallook Youness against a penalty application inadmissible. The appellant complained of a lack of reasoning regarding the acceptance of a plea deal, but the Court noted that only specific grounds such as the defendant's will, correlation between plea and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty allow such appeals. Since the complaint did not fall within these permitted categories, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications on request are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation between plea and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; complaints regarding the reasoning of plea acceptance are inadmissible.

Parole chiave

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penalty application on request cassation appeal inadmissibility plea deal acceptance defendant's will defect procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
art. 444 cod. proc. pen
73, comma 5, D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLOUK YOUNESS nato il 03/02/1997 avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di MILANOpato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; • Il •ricorso proposto da Malldk Youness avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine al recepimento dell'accordo. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della • somma, equitativaménte fissata in ragion é dei motivi dedotti, di euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente