Cassation appeal dismissed because defendant formally withdrew the appeal, rendering the proceedings inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Charaf El Arrague against the appellate court's sentence was declared inadmissible due to the defendant's formal withdrawal of the request. Although the defense initially argued for a reclassification of the offense as minor, the defendant subsequently submitted a declaration at the Ivrea detention facility renouncing the appeal on February 14, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal could no longer proceed, assigning the procedural costs and a fine to the appellant in accordance with the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: When a defendant formally withdraws a cassation appeal, the request becomes inadmissible, and the appellant bears the procedural costs and the fine imposed on the Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ARRAGUE CHARAF nato il 11/03/1995 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avy4o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 ottobre 2024, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Savona il 23 novembre 2023, pronunciandosi ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 32.000 di multa, la pena inflitta a Charaf El Arrague in ordine a due episodi del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertato in Albenga il 17 agosto 2023. È stato proposto il 14 ottobre 2024 ricorso per cassazione, con cui la difesa dell'imputato ha censurato la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità.
Il 14 febbraio 2025 è pervenuta la dichiarazione rilasciata il 12 febbraio 2025 presso la Casa Circondariale di Ivrea da Charaf El Arrague, il quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.