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Ordinanza — n. 30732/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30732/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds were generic and lacked specific legal or factual support. The appellant argued the lower court failed to critically evaluate defenses and illogically quantified the penalty regarding the 'citizens' income' offense. The court rejected these claims as they did not identify specific argumentative flaws in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 5 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the exact argumentative steps of the contested decision affected by alleged vices, as the court cannot ignore the judge's explicit reasoning without falling into the vice of aspecificity.

Parole chiave

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inadmissibility appeal vice of aspecificity generic grounds lack of factual support citizens income offense penal intent Cassation appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 5 cod. pen.
26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art.
Art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Art. 7 del citato d.l.
pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di .
art. 5 cod. pen
26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024
Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, EI, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA LICATA ANGELO ALBERTO nato a MAZZARINO il 24/10/1964 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 41730_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Angelo Alberto La Licata ha dedotto la nullità della sentenza per violazione di legge e correlato vizio di motivazione (dolendosi, in particolare, dell'omessa motivazione e dell'illogicità della stessa in punto di responsabilità "delle imputate" e quantificazione della pena; sarebbe mancato qualsiasi vaglio critico alle argomentazioni difensive, con pedissequa riproposizione delle motivazioni addotte dal primo giudice); ritenuto che tale unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la decisione e comunque è manifestamente infondato perché inerente ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse nella sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere provata la violazione della disciplina in materia di reddito di cittadinanza, anche per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico del reato; al cospetto del convincente e non manifestamente illogico apparato argomentativo, diversamente, le censure del ricorrente sono all'evidenza generiche per aspecificità in quanto attingono la sentenza impugnata senza tuttavia specificare quali siano i passaggi argomentativi affetti dai denunciati vizi; devesi, a tal proposito, ribadire che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157 - 01); in ogni caso, il fatto è stato correttamente sussunto nella fattispecie penale in esame, come già più volte affermato da questa Corte, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di . cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto:

Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, EI, Rv. 286413 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuàli e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 aprile 2025 Il Consig