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Ordinanza — n. 30729/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against second-instance settlement sentence dismissed for inadmissible grounds regarding will formation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30729/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a second-instance settlement sentence on grounds not permitted by law. The appellant argued that the lower court failed to reassess the duration of the security measure based on his conduct, while the court held that only specific defects regarding the parties' will to settle are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: Appeals against second-instance settlement sentences are limited to defects in the formation of the parties' will to settle and divergent judicial pronouncements, excluding challenges to the assessment of the security measure's duration.

Parole chiave

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second instance settlement admissibility of appeal formation of will security measure duration procedural costs imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Art. 73 d.P.R. 309/1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990 è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., afla deClaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 73 d.P.R.309/1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990 è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., afla deClaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALANCA STEFANO nato a CENTO il 06/04/1989 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA'dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposta da Calanca Stefano avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990 è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Si è affermato che etannmissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Nel caso in disamina, il ricorrente lamenta mancata rivalutazione della decisione del giudice di primo grado che ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

La Corte territoriale avrebbe dovuto anche d'ufficio rivalutare la statuizione concernente la suddetta misura di sicurezza alla luce del contegno processuale tenuto dal ricorrente. Trattasi di doglianze non deducibili. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., afla deClaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1